La domanda non nasce solo dal timore di una sorveglianza di massa, ma dalla necessità di capire come lo Stato possa bilanciare il dovere di indagare sui fatti illeciti con il diritto sacrosanto alla riservatezza.
Non si tratta di un controllo arbitrario che chiunque può subire senza motivo, ma di un’attività regolata da norme ferree che richiedono sempre il controllo di un magistrato, la legge permette la captazione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 266-bis cod. proc. pen.), quindi nessuna grave preoccupazione.
